Quesiti

Una sezione dedicata a tutte le domande dei nostri utenti poste prima, dopo o durante un nostro webinar per chiarire e risolvere ogni dubbio.

Servizi Cimiteriali
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Occorre procedere per il recupero del credito, altrimenti si rischia di incorrere in responsabilità (per mancata riscossione di somme dovute). Va poi letto il contratto di concessione e valutare se tale inadempimento può legittimare la decadenza, a seguito della quale estumulare il feretro.

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1.

Se i familiari non hanno mai pagato il loculo come ci si comporta? si può traslare la salma in campo comune con costi a carico della famiglia?

Occorre procedere per il recupero del credito, altrimenti si rischia di incorrere in responsabilità (per mancata riscossione di somme dovute). Va poi letto il contratto di concessione e valutare se tale inadempimento può legittimare la decadenza, a seguito della quale estumulare il feretro.

Questo quesito è stato posto durante il corso I Servizi Cimiteriali

La concessione cimiteriale non può esistere senza la materiale disponibilità della stessa. In caso contrario va ricostruita, anche a livello amministrativo attraverso l’istituto dell’immemoriale. Per determinare la durata, determina o perpetua, occorre verificare il regolamento vigente all’epoca e la natura delle concessioni rilasciate all’epoca. Quindi se ritrovo 1, 2 10, 100 concessioni tutte perpetua, si può legittimamente presupporre che anche quella da ricostruire abbia natura perpetua. 

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2.

In assenza di un titolo cartaceo, che attesti la perpetuità della concessione, relativamente a cappelle funebri realizzate nei primi anni del novecento, come ci si deve comportare ? Come si deve determinare lo status della concessione (perpetua o a scadenza ??

La concessione cimiteriale non può esistere senza la materiale disponibilità della stessa. In caso contrario va ricostruita, anche a livello amministrativo attraverso l’istituto dell’immemoriale. Per determinare la durata, determina o perpetua, occorre verificare il regolamento vigente all’epoca e la natura delle concessioni rilasciate all’epoca. Quindi se ritrovo 1, 2 10, 100 concessioni tutte perpetua, si può legittimamente presupporre che anche quella da ricostruire abbia natura perpetua. 

Questo quesito è stato posto durante il corso I Servizi Cimiteriali

Se il contratto di concessione non prevede la possibilità di rinnovo e/o affidamento diretto nei confronti di un familiare (anche se tale clausola lascia spazio a dubbi di legittimità), la nuova concessione non potrà che seguire la procedura ad evidenza pubblica. Chiaramente oggetto della concessione sarà il diritto di uso

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3.

In caso di scadenza di concessioni di lotti per cappelle gentilizie è lecito prevedere una procedura di rinnovo della concessione da parte dei familiari o essendo di fatto una nuova concessione bisogna fare l’asta pubblica? ed essendoci il manufatto la nuova concessione dev’essere per diritto d’uso?

Se il contratto di concessione non prevede la possibilità di rinnovo e/o affidamento diretto nei confronti di un familiare (anche se tale clausola lascia spazio a dubbi di legittimità), la nuova concessione non potrà che seguire la procedura ad evidenza pubblica. Chiaramente oggetto della concessione sarà il diritto di uso

Questo quesito è stato posto durante il corso I Servizi Cimiteriali

Il problema non è tanto il bando ma quando il decorso del tempo (ordinario) per procedere alla estumulazione, perchè diversamente occorre verificare se sussistono i presupposti per la estumulazione straordinaria.

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4.

Nel caso di retrocessione di concessione relativa a cappella gentilizia, il Comune può disporre  l’estumulazione dei feretri in essa contenuti prima dell’eventuale apertura di bando di concessione della medesima?

Il problema non è tanto il bando ma quando il decorso del tempo (ordinario) per procedere alla estumulazione, perchè diversamente occorre verificare se sussistono i presupposti per la estumulazione straordinaria.

Questo quesito è stato posto durante il corso I Servizi Cimiteriali

Non mi risulta che le operazioni di estumulazione possano essere erogate gratuitamente

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5.

Sulla base di quanto evidenziato in termini di tariffe, si può affermare che sia palesemente contrario alla normativa non prevedere alcuna tariffa per le operazioni di estumulazione ordinaria? 

Non mi risulta che le operazioni di estumulazione possano essere erogate gratuitamente

Questo quesito è stato posto durante il corso I Servizi Cimiteriali

La legge non prevede che si debba avvisare circa la scadenza della concessione, ma solo circa le operazioni di estumulazione/esumazione. Il concessionario è in possesso ( o comunque si presume in possesso) della concessione ove è indicata la possibilità di esercitare la facoltà di rinnovo, che deve esercitare prima che la concessione scada (altrimenti non si ha rinnovo ma una nuova concessione). In realtà, a mio avviso, non si può parlare di prolungamento della concessione, ma solo di ritardo delle operazioni di estumulazione che, dipendendo dalla PA, non consente di richiedere alcun onere per occupazione sine tiutulo

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6.

In caso di ritardi da parte del Comune nello svolgimento delle operazioni di estumulazioni ordinarie, si ha un prolungamento di fatto della concessione. Come ci si deve comportare in merito alla richiesta del pagamento degli ulteriori anni di concessione qualora sia stato debitamente affisso ai cimiteri avviso di scadenza con invito a presentarsi per verificare la volontà o meno al rinnovo?

La legge non prevede che si debba avvisare circa la scadenza della concessione, ma solo circa le operazioni di estumulazione/esumazione. Il concessionario è in possesso ( o comunque si presume in possesso) della concessione ove è indicata la possibilità di esercitare la facoltà di rinnovo, che deve esercitare prima che la concessione scada (altrimenti non si ha rinnovo ma una nuova concessione). In realtà, a mio avviso, non si può parlare di prolungamento della concessione, ma solo di ritardo delle operazioni di estumulazione che, dipendendo dalla PA, non consente di richiedere alcun onere per occupazione sine tiutulo

Questo quesito è stato posto durante il corso I Servizi Cimiteriali

Concessione cimiteriale e contratto di luce votiva sono due rapporti contrattuali diversi. potrebbe accadere che il loculo sia occupato sine titulo per scadenza della concessione, quindi da estumulare, ma che comunque abbia regolarmente pagato le luci votive. é chiaro che la luce votiva ha una finalità strettamente connessa con la concessione, però trattandosi di due rapproti contrattuali diversi occorre valutare caso per caso

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7.

Se c’è l’occupazione del loculo senza titolo (perché scaduta la concessione) si può disattivare d’ufficio la luce votiva? qual è il tempo giusto per una “adeguata pubblicità”? Riallacciandomi al Piano Cimiteriale, volevo sapere se deve essere valutato dall’ULS prima di essere portato in consiglio comunale

Concessione cimiteriale e contratto di luce votiva sono due rapporti contrattuali diversi. potrebbe accadere che il loculo sia occupato sine titulo per scadenza della concessione, quindi da estumulare, ma che comunque abbia regolarmente pagato le luci votive. é chiaro che la luce votiva ha una finalità strettamente connessa con la concessione, però trattandosi di due rapproti contrattuali diversi occorre valutare caso per caso

Questo quesito è stato posto durante il corso I Servizi Cimiteriali

Siete in molti a fare questa domanda. Mi riservo di approfondire meglio la questione, ma a mio avviso sono servizi a pagamento

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8.

Quindi sia le esumazioni che le estumulazioni ORDINARIE devono essere soggetti a tariffa? il ns Regolamento prevede la tariffa solo per quelle STRAORDINARIE

Siete in molti a fare questa domanda. Mi riservo di approfondire meglio la questione, ma a mio avviso sono servizi a pagamento

Questo quesito è stato posto durante il corso I Servizi Cimiteriali

Dopo il 1976 le concessioni perpetue sono nulle in quanto contrarie a norme imperative. Va accertata e dichiarata la nullità rideterminando la durata delle stesse.

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9.

Nel nostro regolamento non son previste tariffe per le esumazioni e estumulazioni Quindi dopo il 10/02/1976 le concessioni perpetue si possono revocare e trasformarle in temporanee di 99 anni?

Dopo il 1976 le concessioni perpetue sono nulle in quanto contrarie a norme imperative. Va accertata e dichiarata la nullità rideterminando la durata delle stesse.

Questo quesito è stato posto durante il corso I Servizi Cimiteriali

In linea generale NO. V.di art. 86

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10.

Il caso di estumulazione in concessione perpetua per procedere a riduzione o cremazione, per fare posto all’interno del loculo o tomba gentilizia per altre salme è concesso?

In linea generale NO. V.di art. 86

Questo quesito è stato posto durante il corso I Servizi Cimiteriali

Dovete ricostruire la concessione attraverso l’utilizzo dell’istituto c.d. dell’immemoriale. In linea di principio è uno strumento giudiziario che, secondo parte della dottrina, può essere utilizzato anche a livello amministrativo. E’ un procedimento complesso che presuppone tutte una serie di atti ed attività che non riesco a trattare come semplice domanda ad un quesito. 

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11.

In assenza di un titolo cartaceo, che attesti la perpetuità della concessione, relativamente a cappelle funebri realizzate nei primi anni del novecento, come ci si deve comportare ? Come si deve determinare lo status della concessione (perpetua o a scadenza ??

Dovete ricostruire la concessione attraverso l’utilizzo dell’istituto c.d. dell’immemoriale. In linea di principio è uno strumento giudiziario che, secondo parte della dottrina, può essere utilizzato anche a livello amministrativo. E’ un procedimento complesso che presuppone tutte una serie di atti ed attività che non riesco a trattare come semplice domanda ad un quesito. 

Questo quesito è stato posto durante il corso I Servizi Cimiteriali

12.

Buongiorno, nel Comune di Amatrice che ha subito danni dal sisma nel 2016…abbiamo diverse problematiche: PRG assente, Regolamento Cimiteriale presente , ma dovrà essere rivisto xchè carente di molte cose…ma la cosa che mi preme di più sono le concessioni cimiteriali di aree e loculi comunali. In 3 anni e mezzo che ci lavoro ho ritrovato molti contratti e li sto associando alle varie aree e ai vari loculi. Chiaro che i molti concessionari sono deceduti e non sono state mai fatte le comunicazioni da parte di eredi per poter subentrare alla concessione. Ad oggi non riesco a fare un controllo di chi ha realmente diritto alla tumulazione, pertanto le salme entrano nei vari cimiteri con una dichiarazione di tumulazione. A volte le onoranze funebri tumulano senza avvisare il Comune, xchè i cimiteri sono aperti e anche perchè non abbiamo i servizi cimiteriali…ed io non riesco a stargli dietro. Ricostruendo l’archivio delle concessione dei loculi ho anche notato che molti loculi sono stati VENDUTI a terzi…che posso fare???..potrei inventarmi un “CONDONO” delle concessioni???…in teorie come dice Lei dovrei fare decadere la concessione e estumulare e mettere i resti meglio ossari(che ad oggi non ho, e dovrei addebitare i costi ai famigliare dei defunti, che ad oggi non so chi siano)…consideri che in un piccolo Comune di 1200 abitanti ho 20 cimiteri…danneggiati e con pochissimi loculi a disposizione…CMQ essendo un tecnico e non un amministrativo ne quantomeno un legale, avrei bisogno di consulenze esterne…sa se ci sono studio che possano seguire da A alla Z i comuni per riorganizzare la materia dei servizi cimiteriali???

Buonasera,

le questioni da lei rappresentate sono molteplici e non riesco ad affrontare come semplice risposta ad un quesito. Probabilmente, come da Lei prospettato, occorre una riorganizzazione dei servizi cimiteriali, di cui personalmente mi occupo per società che gestiscono servizi cimiteriali e per i Comuni.
A livello operativo (soprattutto con i Comuni) siamo soliti concordare la stipula di un Accordo Quadro, nel quale vengono indicate le attività eventualmente da affidare al consulente (come Lei sa, l’AQ non è vincolante per la Stazione Appaltante che può decidere di attivare nessuna, alcuna o tutte le attività oggetto dell’AQ).
Per giungere a ciò, occorre però avere ben individuato e catalogato (secondo l’ordine di importanza) le questioni da trattare. Su questo mi rendo disponibile a fare una call con Voi laddove Vogliate orientarvi verso la rammentata riorganizzazione dei servizi cimiteriali.
Cordiali saluti

Questo quesito è stato posto durante il corso I Servizi Cimiteriali

13.

Il Comune X ha dato in concessione ad un privato la realizzazione, nel Cimitero Comunale, di n. 100 cappelle gentilizie. Le suddette cappelle saranno, quindi, assegnate a chi, avendone i requisiti, presenterà domanda e pagherà il relativo prezzo per 99 anni, prima di ritornare in proprietà al Comune (già proprietario del terreno sul quale le cappelle sorgeranno). Domanda: Le cappelle gentilizie che si andranno a realizzare devono rispettare la normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche oppure, considerandole “private” sono esenti da tale normativa?

Ogni intervento nell’ambito delle aree cimiteriali, pubblico e privato, dovrà provvedere perché siano garantite condizioni di accessibilità, percorrenza ed utilizzo di ogni tipo di struttura o manufatto destinato al personale e ai visitatori.
Per quanto riguarda l’accessibilità, poiché il cimitero è un opera di urbanizzazione primaria, come le strade ad esempio, i percorsi principali per arrivare alla sepoltura che il comune assegna devono essere accessibili mediante la rimozione di tutte le barriere architettoniche, come previsto dal DPR n. 503 del 1996 – Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Se  così non fosse l’opera non è collaudabile per errore progettuale.
Infatti i Cimiteri sono strutture comunali obbligatorie, quindi sono luoghi pubblici che devono garantire l’accessibilità anche al disabile (es. creazione di rampe o di piani inclinati con corrimani con pendenze morbide fino ad un max di 8% che vuole dire massimo 8 cm per mt. limitando i tratti rettilinei a max 10 mt di sviluppo continuo, imponendo l’interruzione dello sviluppo della rampa ogni 10 mt con pianerottolo largo almeno mt 1,50 e lungo almeno mt 1,50 quando il dislivello richiede un percorso inclinato articolato) imponendo che il dislivello max superabile con le rampe sia inferiore a mt 3,50 oltre il quale occorre prevedere un ascensore od un montascale. Quindi anche i cimiteri devono essere accessibili a tutte le persone quindi anche a quelle con ridotte o impedite capacità motorie.
Il fatto che si tratti di cappelle gentilizie private non esclude l’obbligo normativo previsto dal DPR n. 503 del 1996 in quanto inserite all’interno del cimitero.

Questo quesito è stato posto durante il corso La Gestione economico-finanziaria dei cimiteri. I cimiteri: un’importante risorsa per i comuni

LLPP - Manutenzioni
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Se un capitolato specifica quando si applicherà la revisione e stabilisce che si applicherà in ogni caso dopo il primo anno, prevede un termine iniziale che non è previsto dall’articolo 60 del dlgs. 36 del 2023 post Correttivo. Questo non significa che la clausola è illegittima, ma che, per il principio di eterointegrazione del bando di gara, deve essere obbligatoriamente integrata con l’applicazione dell’articolo 60 e il relativo allegato I.2-bis ovvero un meccanismo automatico ben distinto tra opere e servizi e forniture che si attua  al verificarsi di particolari condizioni oggettive (quindi senza poter prevedere a priori un tempo specifico). Allego una nota ANCI chiara su tale meccanismo e il Parere del Consiglio di Stato sul decreto Correttivo

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1.

La revisione prezzi nei servizi si applica anche nei primi 12 mesi anche se nel capitolato si indica espressamente che la revisione prezzi sarà applicata dopo il primo anno? O si tratta quindi di una clausola illecita?

Se un capitolato specifica quando si applicherà la revisione e stabilisce che si applicherà in ogni caso dopo il primo anno, prevede un termine iniziale che non è previsto dall’articolo 60 del dlgs. 36 del 2023 post Correttivo. Questo non significa che la clausola è illegittima, ma che, per il principio di eterointegrazione del bando di gara, deve essere obbligatoriamente integrata con l’applicazione dell’articolo 60 e il relativo allegato I.2-bis ovvero un meccanismo automatico ben distinto tra opere e servizi e forniture che si attua  al verificarsi di particolari condizioni oggettive (quindi senza poter prevedere a priori un tempo specifico). Allego una nota ANCI chiara su tale meccanismo e il Parere del Consiglio di Stato sul decreto Correttivo

Questo quesito è stato posto durante il corso L’esecuzione dei contratti pubblici

Al momento il comma 2-bis non è oggetto di pareri e decisioni, vedremo  quindi e ve li trasmetterò non appena disponibili.
Va detto che la norma introdotta non è molto chiara. Possiamo presumere che il contratto possa prevedere un indice ulteriore connesso all’inflazione (indice ISTAT  o specifico del settore oggetto del servizio) che verrà utilizzato per adeguare i prezzi. In tal caso l’incremento del prezzo non  va considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante, ai fini dell’attivazione delle clausole di revisione prezzi.
Vi allego il quaderno ANCI , che, a commento del comma 2-bis, sul punto scrive che ” la norma appare (almeno a chi scrive) non chiara: cosa significa indice inflattivo concordato tra le parti? In realtà, dovrebbe trattarsi di una clausola contenuta nei documenti di gara ed accettata dagli operatori economici in quanto partecipanti alla gara stessa. Ancora meno chiara è l’interrelazione tra questa clausola opzionale e quella obbligatoria relativa alla revisione dei prezzi, considerato che l’incremento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non dovrebbe essere “considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio…. ai fini dell’attivazione delle clausole di revisione prezzi”.
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2.

Potrebbe fare un esempio di meccanismi ordinari di cui al co. 2-bis?

Al momento il comma 2-bis non è oggetto di pareri e decisioni, vedremo  quindi e ve li trasmetterò non appena disponibili.
Va detto che la norma introdotta non è molto chiara. Possiamo presumere che il contratto possa prevedere un indice ulteriore connesso all’inflazione (indice ISTAT  o specifico del settore oggetto del servizio) che verrà utilizzato per adeguare i prezzi. In tal caso l’incremento del prezzo non  va considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante, ai fini dell’attivazione delle clausole di revisione prezzi.
Vi allego il quaderno ANCI , che, a commento del comma 2-bis, sul punto scrive che ” la norma appare (almeno a chi scrive) non chiara: cosa significa indice inflattivo concordato tra le parti? In realtà, dovrebbe trattarsi di una clausola contenuta nei documenti di gara ed accettata dagli operatori economici in quanto partecipanti alla gara stessa. Ancora meno chiara è l’interrelazione tra questa clausola opzionale e quella obbligatoria relativa alla revisione dei prezzi, considerato che l’incremento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non dovrebbe essere “considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio…. ai fini dell’attivazione delle clausole di revisione prezzi”.

Questo quesito è stato posto durante il corso L’esecuzione dei contratti pubblici

Nel corso abbiamo specificamente trattato la consegna dei lavori perchè oggetto di disciplina specifica nell’Allegato II.14 del dlgs. 36 del 2023, non vi è una disciplina specifica sugli appalti di servizi perché non abbiamo in questo caso una consegna.
Va considerata la differenza tra appalti di lavori e appalti di servizi, che concerne l’oggetto del contratto:
Nei lavori, l’appaltatore realizza o modifica un’opera fisica, come la costruzione di un edificio, utilizzando materiali e organizzazione propria.
Nei servizi, invece, l’appaltatore esegue un’attività immateriale o una prestazione continua per il committente, come le pulizie, un servizio mensa o attività di manutenzione non modificativa dello stato fisico del bene.
La questione se un appalto rientri o meno in un appalto di lavori o di servizi è stato oggetto di molte discussione, allego la Nota ANAC 1354 del 2023, che, pur esprimendosi sul vecchio dlgs. 50 del 2016, è molti chiara sulla distinzione.
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3.

Per gli appalti di servizi ci sono differenze sostanziali e/o pratiche rispetto alla consegna appalti di lavori

Nel corso abbiamo specificamente trattato la consegna dei lavori perchè oggetto di disciplina specifica nell’Allegato II.14 del dlgs. 36 del 2023, non vi è una disciplina specifica sugli appalti di servizi perché non abbiamo in questo caso una consegna.
Va considerata la differenza tra appalti di lavori e appalti di servizi, che concerne l’oggetto del contratto:
Nei lavori, l’appaltatore realizza o modifica un’opera fisica, come la costruzione di un edificio, utilizzando materiali e organizzazione propria.
Nei servizi, invece, l’appaltatore esegue un’attività immateriale o una prestazione continua per il committente, come le pulizie, un servizio mensa o attività di manutenzione non modificativa dello stato fisico del bene.
La questione se un appalto rientri o meno in un appalto di lavori o di servizi è stato oggetto di molte discussione, allego la Nota ANAC 1354 del 2023, che, pur esprimendosi sul vecchio dlgs. 50 del 2016, è molti chiara sulla distinzione.

Questo quesito è stato posto durante il corso L’esecuzione dei contratti pubblici

Ufficio Gare e Contratti
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1.

Nelle gare sopra soglia il RUP possa ricoprire il ruolo di Presidente della Commissione di gara?

A dispetto dell’art. 51 del codice degli appalti, che espressamente prevede questa ipotesi per le gare sotto soglia, per il sopra soglia (art 93 co.2) il codice si limita a prevedere che “Della commissione giudicatrice può far parte il RUP.”
Pertanto il linea teorica ed in analogia con il principio delle gare sotto soglia, sarebbe possibile che il RUP possa rivestire il ruolo di presidente di commissione nelle gare sopra soglia.
Tuttavia, per la mancanza, al momento, di un conforto giurisprudenziale, è consigliabile limitare la partecipazione del RUP solo quale membro-non presidente della commissione.
Il presente non costituisce parere legale.

Ambiente - Ecologia - Verde
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1.

Nel 2021 ho partecipato al corso di formazione per Ispettori Ambientali che Lei ha tenuto per ACSEL. Io tra le altre cose mi occupo di una parte delle questioni legali di CEM prima che arrivino sul tavolo dell’avvocato. In particolare, nell’ambito della gestione del personale e del contenzioso coi dipendenti. Ho voluto fare anch’io il corso per conoscere meglio la materia e supportare gli operatori che si trovino a lavorare sul campo. Lei era stato molto disponibile e si era dimostrato davvero competente in materia, per cui mi permetto di porLe un quesito: visto che dallo scorso 10 ottobre l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti da parte di un privato cittadino costituisce in illecito penale, mentre prima era sanzionato in via amministrativa, mi chiedevo se i ns. ispettori ambientali non possano più accertare formalmente la violazione con un verbale, e possano solo segnalare alla Polizia Locale l’eventuale presunto trasgressore che abbiano individuato esaminando il contenuto dei sacchi rinvenuti. Per noi è importante per delineare il perimetro del servizio che siamo abilitati a fornire ai Comuni soci che ce lo chiedono. La ringrazio anticipatamente e saluto cordialmente.

Effettivamente dal 10 ottobre, per effetto dell’art. 6-ter, comma 1, decreto-legge n. 105/2023, convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n, 137, l’abbandono di rifiuti posto in essere da un cittadino privato configura un illecito penale, ai sensi del revisionato articolo 255, comma 1, d.lgs. n. 152/2006.

Ma, attenzione!

L’Ispettore ambientale non ha mai sanzionato l’abbandono di rifiuti, ex art. 255, d.lgs. n. 152/2006, bensì solo il non corretto conferimento di rifiuti vietato dalle disposizioni regolamentari comunali e dalle ordinanze sindacali.

La novella legislativa non modifica minimamente le funzioni dell’Ispettore ambientale, che continuerà, pertanto, a sanzionare regolarmente le violazioni amministrative delle disposizioni regolamentari e delle ordinanze sindacali.

Cari saluti

Gaetano Alborino

Questo quesito è stato posto durante il corso Tutela dell’Ambiente e Rifiuti

Affari Generali
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1.

la relazione di verifica dei servizi ex art. 30 si riferisce ai servizi svolti nell’anno in corso (2023) o nell’anno precedente (2022)?

La relazione periodica ex art. 30 D.lgs. n. 201/2022 è riferita al rispetto degli obblighi del contratto di servizio ed ai risultati (in termini economici, di efficienza, efficacia e qualità) di cui all’esercizio in corso (2023) e non all’esercizio passato (per quanto l’analisi, certamente, potrà mettere in luce i risultati del 2022 quale elemento di comparazione e di azione strategica adottata per il miglioramento del servizio). La verifica con riguardo gli aspetti economici dovrà reggersi, gioco forza, sulla base dei Report periodici che “devono” essere previsti dall’Ente locale e trasmessi dalle partecipate (sulla base di una cadenza opportuna, ed “almeno” semestrale a ns. avviso) nonché sulla base di situazioni infrannuali quali:

a. Il Bilancio di Previsione/Budget per l’anno successivo;

b. Il Bilancio di verifica o comunque una situazione infrannuale di fine esercizio, la quale difficilmente potrà discostarsi in modo rilevante rispetto alla situazione definitiva di cui al Bilancio d’esercizio consuntivo, oggetto di approvazione nei 120 gg successivi alla chiusura dell’esercizio;

Questo quesito è stato posto durante il corso La nuova disciplina dei Servizi Pubblici di rilevanza economica & le Società in-house providing

2.

Nella slide intitolata SPL A R.E. sono indicati degli allegati (contratto di servizio, delibera, spl bilancio ultimi 3 anni, budget 2023, situazione al 30.06.2023, impegni per il comune). Volevo sapere se tale documentazione deve essere oggetto di disamina e pertanto inserita ed allegata a corredo della relazione necessaria per motivare l’affidamento di un servizio a rilevanza economica ad una società in house dell’Ente

Con riferimento agli allegati indicati nella scheda intitolata SPL a R.E., gli stessi, certamente, costituiscono elementi fondamentali e di partenza per le analisi di cui alla ricognizione ex art. 30 D.lgs. n. 201/2022 ma non dovranno essere allegati alla predetta Relazione.

Questo quesito è stato posto durante il corso La nuova disciplina dei Servizi Pubblici di rilevanza economica & le Società in-house providing

3.

E’ possibile avere un fac-simile di relazione di verifica ex art. 30?

Al momento non è disponibile alcun format (fac-simile) dei contenuti della relazione ex art. 30 D.lgs. n. 201/2022 su cui l’ANAC sta procedendo per il rilascio di un apposito format. Sul tema cercheremo nelle prossime lezioni di approfondire tale questione dando indicazione in sommi capi degli elementi fondamentali che andrebbero analizzati ed indicati nella relazione, anche per mezzo di qualche esempio pratico;

Questo quesito è stato posto durante il corso La nuova disciplina dei Servizi Pubblici di rilevanza economica & le Società in-house providing

4.

I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti quali adempimenti devono effettuare entro il 31/12/2023, dato che l’art.30 del D.LGs. 201/2022 li esclude dalla ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi oggetto del citato decreto?

Con riferimento agli Enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, fermo restando l’applicazione del D.lgs. n. 201/2022 con riguardo a tutte le previsioni del Decreto relative, chiaramente, alle modalità di affidamento dei S.P.L. e alle previsioni dei controlli di cui al Contratto di Servizio e gli altri Atti regolatori del rapporto di servizio, la ricognizione periodica di cui all’art. 30 non trova applicazione. Tuttavia, per quanto la norma nulla precisi in tal senso e forse sarebbe necessario un intervento normativo che lo precisi, a nostro avviso potrebbe apparire opportuno procedere, comunque, alle analisi periodiche predette con riferimento, almeno, ai S.P.L. affidati a Società In House dato il riferimento normativo al Piano di Razionalizzazione ex art. 20 D.lgs. n. 175/2016 (la relazione periodica costituisce, infatti, appendice del Piano) che trova applicazione generale nei confronti degli Enti locali a prescindere dalle dimensioni. Attenzione, su tale aspetto, in caso di S.P.L. affidati da più Enti locali nell’ambito di funzioni associate per i quali potrebbe essere superata complessivamente la soglia minima dei 5.000 abitanti (in tal caso gli Enti associati sarebbero obbligati a procedere all’adempimento della ricognizione);

Questo quesito è stato posto durante il corso La nuova disciplina dei Servizi Pubblici di rilevanza economica & le Società in-house providing

Ufficio Notifiche - Messi
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1.

L’ente deve fare un atto formale per dire che usa le pec per notificare? Oppure può utilizzare questo metodo di notifica in forza delle norme vigenti?